Tribunale di Parma
Giudici
Uffici e Cancellerie
Albo CTU e Periti
Servizi ai cittadini
Servizi ai professionisti
Notificazione per pubblici proclami (art.150 C.p.C.)
Articolo 150 Codice di procedura civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n.1443)
Notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50]. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51].
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al Giudice di Pace.
Riassumendo, per poter procedere a tale forma di notifica occorre:
- Decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale, steso in calce all’atto da notificarsi;
- Deposito di copia dell’atto nella casa Comunale del luogo in cui ha sede l’Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede;
- Inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di un estratto dell’atto;
- Deposito, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di copia dell’atto con la relazione di notifica e di tutti i documenti giustificativi dell’attività svolta nella Cancelleria del Giudice davanti al quale si procede.
La notifica si perfeziona con l’adempimento di cui al punto 4.